DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Posted by on 11 Feb 2014 in Affitti, Guest Post, Normativa | 0 comments

Inviare la Disdetta del contratto di locazione può essere talvolta un problema: Spesso e volentieri le parti non sanno come muoversi e non sono in grado di interpretare in modo chiaro la normativa. Tuttavia le regole per una buona disdetta sono poche e semplici. Vediamo, quindi, come iniziare il percorso per realizzare la propria disdetta.   Il locatore e la disdetta contratto di locazione Nel contratto di locazione ad uso abitativo sono presenti due parti; quella più forte, così come considerata dalla legge, è il locatore, cioè il proprietario dell'immobile. Nel caso di conclusione del contratto di locazione, il proprietario, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 431 del 1998, può recedere dal contratto dando almeno sei mesi di preavviso al conduttore. Il preavviso è necessariamente da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo, inoltre, potrà essere fatto solo a scadenza del contratto, contratto che potrà essere di 4 o 3 anni a seconda della normativa applicata. In particolare, la legge consente il recesso del proprietario quando: - Vi sia la volontà di destinare la casa ad uso della propria famiglia o ad uso proprio - Vi sia l'intenzione di destinare l'immobile al compimento di attività giuridiche, di culto, societarie o associative proprie del locatore - Nel caso in cui il conduttore abbia una piena disponibilità di una casa nel medesimo Comune - Nel caso in cui l'edificio sia danneggiato e poco sicuro - Nel caso in cui si verifichi una successione nel contratto - Qualora l'inquilino non occupi, senza giustificato motivo, l'immobile per un lungo periodo di tempo Nel caso in cui il proprietario voglia vendere l'immobile e non abbia la disponibilità di altre case per realizzare la compravendita; in questo caso, al conduttore si riconosce il diritto di prelazione   Il conduttore e la disdetta contratto di locazione Secondo la legge, il conduttore è da considerarsi la parte debole nel contratto di locazione, ecco perché, anche in caso di disdetta, gli vengono riconosciuti più diritti. Il conduttore può recedere dal contratto anche prima della scadenza, se vi sono gravi motivi, dandone comunicazione almeno sei mesi prima al locatore. Qualora non si possano rispettare i sei mesi di preavviso il conduttore perderà l'importo delle sei mensilità a partire dal momento della fuoriuscita dall'immobile, tranne nel caso in cui – in accordo con il Locatore - subentri un nuovo inquilino al suo posto. I gravi motivi possono essere di diverso tipo e, in generale, includono anche le normali motivazioni relative alla fuoriuscita dall'immobile, come il cambio di lavoro e il trasferimento per motivi familiari. Il contratto di affitto, infine, può prevedere termini più brevi, quindi più favorevoli, per il recesso del conduttore.   I Modelli per inviare la Disdetta o la risoluzione del contratto Compilare questi modelli è molto semplice, è sufficiente scaricarli da internet e inserire I dati dei contraenti, dell'immobile e gli estremi del contratto.
  • Il Locatore può scaricare i Modelli Disdetta per ottenere diniego di rinnovo alla prima scadenza e il Modello di disdetta con disponibilità di rinnovo a nuove condizioni economiche.
  • Il Conduttore può scaricare gratuitamente i Modelli Risoluzione per la risolzione anticipata dal contratto e per la risoluzione del contratto alla naturale scadenza.
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